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Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12.10.2015

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (G.U. 21.12.2015, n. 296)

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto.

2. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.

4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 47, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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