Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12.10.2015
1. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.