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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 03.09.2015

Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti. (G.U. 26.01.2016, n. 20)

Art. 4 -

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attività:

a) controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa;

c) controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

d) controlli successivi sui rendiconti dei Commissari straordinari nominati con ordinanze di protezione civile;

e) vigilanza delle entrate dello Stato e relative contabilizzazioni, attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea;

f) vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

g) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;

h) vigilanza sull'attività dei revisori delle istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche;

i) conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, ferme restando le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e d

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