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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 03.09.2015

Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti. (G.U. 26.01.2016, n. 20)

Art. 5 -

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono le seguenti attività su base regionale:

a) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali presenti nell'ambito regionale;

b) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti;

c) le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi;

d) le funzioni di cui alla lettera j) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Si applica comunque quanto previsto dalla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica.

2. Le modalità attuative relative allo svolgimento delle attività di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1 sono definite con apposite circolari.

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d), rimane fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010.

4. Le funzioni di cui al comma 1, con esclusione della lettera d), sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle province autonome di Trent

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