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Decreto legislativo 14.09.2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (G.U. 23.09.2015, n. 221 - S.O.)

Titolo I - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni

Capo I - Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità

Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.»;

c) il comma 8-ter è sostituito dal seguente:

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6.».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall

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