Nota MIUR 03.09.2015, prot. n. 1875
Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico.
Come è noto, la legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 329, dispone l'abrogazione dell'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semiesonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cosiddetto "Vicario"). La norma espressamente prevede la decorrenza dal 1° settembre 2015, "in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative".
Tuttavia, la definitiva approvazione della legge ha permesso l'attuazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, solo delle prime due fasi - A e B - del piano assunzionale straordinario, mentre l'ultima fase del piano stesso - fase C (relativa all'organico del potenziamento) - potrà concludersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 107/2015, solo dopo l'acquisizione del fabbisogno dell'ampliamento dell'offerta formativa da parte delle scuole.
Nelle more, pertanto, di tali operazioni, le SS.VV. avranno cura di informare i Dirigenti scolastici della possibilità di effettuare le nomine in oggetto e le relative sostituzioni, sino al completamento della fase C relativa al suddetto piano straordinario di assunzioni, e secondo le disposizioni del citato art. 459 del T.U. e successive modifiche ovvero: per la scuola dell'infanzia e primaria (solo l'esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l'esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.
Si ricorda infine che tali posti, da subito attivabili, saranno compresi nel fabbisogno dell'organico dell'autonomia che verrà successivamente assegnato.
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