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Direttiva MIUR 18.08.2016, n. 36

Valutazione dei dirigenti scolastici.

Art. 13 - Applicabilità

1. Ai Dirigenti cui sono conferiti, a vario titolo, incarichi di natura e posizione giuridica diversa da quelli riferiti alla direzione di un'istituzione scolastica, si applica il presente articolo.

2. Per i Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione centrale o periferica del MIUR, presso altre amministrazioni, enti pubblici o privati, con retribuzione a carico dell'Amministrazione scolastica, la valutazione è effettuata in accordo tra i responsabili degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato e il Direttore dell'USR presso il quale il Dirigente risulta in organico o dell'istituzione scolastica di ultima titolarità.

3. Per i Dirigenti in servizio all'estero, si osservano le disposizioni contenute nel CCNL in materia di raccordo con le normative contrattuali nazionali e relazioni sindacali come previsto all'articolo 48, non disapplicato, del CCNL sottoscritto nel 2006.

4. Per i Dirigenti che sospendano il servizio in corso d'anno scolastico o per i quali si determini un'interruzione della posizione dirigenziale, la valutazione è rapportata ai risultati effettivamente raggiunti e in proporzione al periodo di permanenza nell'incarico, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per le situazioni equiparate al servizio effettivo sia dal punto di vista giuridico che economico.

5. Il processo di valutazione, di cui alla presente direttiva, non si estende agli incarichi di reggenza che continuano ad essere remunerati secondo le disposizioni del CCNL vigente.

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