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Direttiva MIUR 18.08.2016, n. 36

Valutazione dei dirigenti scolastici.

Art. 4 - Valutazione dei Dirigenti

1. La valutazione dei Dirigenti ê effettuata ai sensi del comma 93 della Legge e dell'articolo 25 delle Norme generali, al fine di contribuire alla trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, tenendo conto della specificità degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

2. Il processo di valutazione, nel rispetto del Piano di cui all'art. 10, si articola nella definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti e nella successiva rilevazione dell'azione dirigenziale finalizzata al conseguimento degli obiettivi e dei risultati effettivamente raggiunti e ha effetto sulla retribuzione di risultato conseguentemente spettante.

3. La valutazione del Dirigente si svolge con cadenza annuale, in coerenza con il relativo incarico triennale e con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all'operato del Dirigente in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica.

4. La definizione degli obiettivi avviene ai sensi dell'articolo 5 in occasione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 delle Norme generali e, in prima applicazione, secondo quanto stabilito all'articolo 14.

5. La rilevazione dei risultati conseguiti avviene ai sensi dell'articolo 6, porta a definire l'azione dirigenziale, il livello di raggiungimento degli obiettivi e conduce al provvedimento di valutazione del Dirigente.

6. La valorizzazione dell'impegno dei Dirigenti avviene ai sensi dell'articolo 7 e porta alla definizione di una retribuzione di risultato commisurata all'effica

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