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Direttiva MIUR 18.08.2016, n. 36

Valutazione dei dirigenti scolastici.

Art. 6 - Rilevazione dei risultati conseguiti e provvedimento di valutazione

1. In base alla rilevazione dell'azione dirigenziale e dei risultati conseguiti, il Direttore adotta annualmente i provvedimenti di valutazione dei Dirigenti, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Nucleo di valutazione.

2. Il Direttore adotta il provvedimento di valutazione per l'incarico di cui all'articolo 19 delle Norme generali.

3. Il risultato conseguito dal Dirigente nel generale perseguimento degli obiettivi associati all'incarico di cui all'articolo 5, comma 1, è definito alla scadenza di ciascun anno, secondo livelli diversificati, con una delle seguenti espressioni: "pieno raggiungimento", "avanzato raggiungimento", "buon raggiungimento" ovvero "mancato raggiungimento degli obiettivi", cui sono connessi gli effetti dell'articolo 21 delle Norme generali.

4. Il livello di cui al comma 3 è attribuito sulla base delle azioni realizzate e dei risultati effettivamente conseguiti nel perseguimento degli obiettivi, come definiti all'articolo 5.

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