Direttiva MIUR 18.08.2016, n. 36
1. Alla valutazione di cui all'articolo 6 consegue la determinazione e la corresponsione della retribuzione di risultato.
2. La retribuzione di risultato è determinata annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione ed è corrisposta, in unica soluzione, a seguito della procedura di certificazione delle risorse destinate e di definizione degli aspetti delegati alla fase contrattuale.
3. La misura della retribuzione di risultato associata ai livelli di cui all'articolo 6, comma 3, è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) del CCNL.
4. La contrattazione collettiva integrativa regionale di cui al comma 3 è svolta nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del CCNL e nel rispetto dei seguenti criteri:
a. ai livelli di raggiungimento degli obiettivi "pieno raggiungimento", "avanzato raggiungimento", "buon raggiungimento", di cui all'articolo 6, comma 3, corrispondono retribuzioni di risultato decrescenti;
b. al livello di raggiungimento degli obiettivi "pieno raggiungimento", è riconosciuta, nei limiti delle risorse disponibili, una maggiorazione del compenso compresa tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento di risultato riconosciuto al livello "avanzato raggiungimento";
c. al livello di raggiungimento degli obiettivi "avanzato raggiungimento" è riconosciuta, nei limiti delle risorse disponibili, una maggiorazione del compenso pari almeno al 5 per cento, rispetto a quella riconosciuta al livello "buon raggiungimento";
d. in caso di "mancato raggiungimento degli obiettivi" non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato e trova applicazione l'articolo 21 d
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