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Direttiva MIUR 18.08.2016, n. 36

Valutazione dei dirigenti scolastici.

Art. 8 - Procedimento della valutazione

1. La valutazione di cui all'articolo 3 si svolge attraverso le seguenti fasi:

a. definizione degli obiettivi ai sensi dell'articolo 5;

b. rilevazione delle azioni e dei risultati ottenuti;

c. adozione del provvedimento di valutazione.

2. Nella formalizzazione degli incarichi ai Dirigenti, i Direttori si avvalgono delle apposite funzioni disponibili nella piattaforma SIDI, per acquisire le priorità individuate nel RAV delle istituzioni scolastiche, al fine di predisporre, aggiornare e integrare i provvedimenti di incarico dirigenziale.

3. Nel procedimento di valutazione, il Direttore, si avvale di uno o più Nuclei di valutazione appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, delle Norme generali.

4. A conclusione del procedimento, il Direttore adotta il provvedimento di valutazione sulla base dell'istruttoria effettuata dai Nuclei e restituendo gli esiti della valutazione.

5. Nel caso in cui l'attività istruttoria svolta dai Nuclei di valutazione, nel corso dell'anno, evidenzi elementi di giudizio che possano condurre alla definizione della valutazione di un Dirigente al livello di "mancato raggiungimento degli obiettivi", il Direttore può convocare l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio, per un primo confronto.

6. Nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di "mancato raggiungimento degli obiettivi", il Direttore comunica l'esito della valutazione all'interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni.

7. Anche nel caso di valutazione positiva, entr

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