Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», e le parole: «sia individuali che collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare».
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