Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.»;
b) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 2»;
c) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente:
«14-bis. (Agenzia per l'Italia digitale). - 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche a
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