Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici»;
b) il comma 1 è abrogato;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.»;
d) al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse.
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