Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»;
c) il comma 2 è abrogato.
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