Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata»;
b) al comma 1, dopo le parole: «custodia del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,»;
c) la parola: «certificatore» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «prestatore di servizi di firma elettronica qualificata»;
d) al comma 3, alinea, la parola: «inoltre» è sostituita dalla seguente: «comunque»;
e) al comma 3, lettera g), dopo le parole: «compromissione del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma,»;
f) al comma 5, le parole: «raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso,» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,».
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