Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.»;
b) al comma 2-bis le parole: «, di concerto con il Ministro della funzione pubblica» sono soppresse;
c) i commi 1-bis e 3 sono abrogati.
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