Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domicilio digitale delle persone fisiche»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.»;
c) al comma 2, le parole: «L'indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Il domicilio» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.»;
f) al comma 4-bis, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e, dopo le parole: «firma elettronica» sono inserite le seguenti: «qualificata o»;
g) al comma 4-quater, le parole: «all'articolo 23-ter, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 2-bis,»;
h) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anc
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