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Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 13.09.2016, n. 214)

Art. 4 - Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domicilio digitale delle persone fisiche»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.»;

c) al comma 2, le parole: «L'indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Il domicilio» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.»;

f) al comma 4-bis, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e, dopo le parole: «firma elettronica» sono inserite le seguenti: «qualificata o»;

g) al comma 4-quater, le parole: «all'articolo 23-ter, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 2-bis,»;

h) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anc

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