Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.»;
d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
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