Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» è sostituita dalla seguente: «qualificato»;
b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»;
c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;»;
d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»;
e) il comma 1-bis è abrogato;
f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse;
g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
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