Decreto legislativo 26.08.2016, n. 179
1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.»;
c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;»;
d) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;»;
e) il comma 3-bis è abrogato;
f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabil
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