Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi generali e organi della giurisdizione
Capo II - Organi
1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. 8
2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello , nel rispetto del principio di rotazione. 9
Comma modificato dall'art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali ce
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