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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Principi generali e organi della giurisdizione

Capo V - Astensione e ricusazione del giudice

Art. 21 - Astensione

1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori. 25

25

Comma modificato dall'art. 10, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

Il testo previgente era: «1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.».

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