Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi generali e organi della giurisdizione
Capo V - Astensione e ricusazione del giudice
1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori. 25
Comma modificato dall'art. 10, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.».
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