Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi generali e organi della giurisdizione
Capo VI - Ausiliari del giudice
1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.
1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso. 28
Comma inserito dall'art. 12, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
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