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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Principi generali e organi della giurisdizione

Capo VI - Ausiliari del giudice

Art. 25 - Commissario ad acta

1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.

1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso. 28

28

Comma inserito dall'art. 12, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

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