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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Principi generali e organi della giurisdizione

Capo VI - Ausiliari del giudice

Art. 26 - Custode

1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

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