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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo II - Parti e difensori

Capo I - Parti e difensori

Art. 28 - Patrocinio

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito. 29

3. L'avvocato può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. La procura può essere sempre revocata e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.

6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati,

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