Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo II - Parti e difensori
Capo I - Parti e difensori
1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.
1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86. 30
Comma inserito dall'art. 14, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
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