Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo III - Atti processuali
Capo I - Atti del processo
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata 31 .
2. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Comma modificato dall'art. 15, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio
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