Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo IV - Dei provvedimenti
Capo I - Dei provvedimenti
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana" . 33
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore o del giudice monocratico . 34
3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero. 35
4. Se, dopo la pro
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.