Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo IV - Dei provvedimenti
Capo I - Dei provvedimenti
1. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.
3. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
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