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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo IV - Dei provvedimenti

Capo I - Dei provvedimenti

Art. 41 - Forma e contenuto del decreto

1. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.

2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.

3. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

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