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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte I - Disposizioni generali

Titolo IV - Dei provvedimenti

Capo I - Dei provvedimenti

Art. 45 - Rilevabilità e sanatoria della nullità

1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.

2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

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