Documento 26.08.2016
Parte I - Disposizioni generali
Titolo IV - Dei provvedimenti
Capo I - Dei provvedimenti
1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.
2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile . 39
Comma modificato dall'art. 18, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità.».
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