Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo I - Fase preprocessuale
Capo I - Denuncia di danno
1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio. 44
Comma inserito dall'art. 21, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
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