Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo I - Fase preprocessuale
Capo II - Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti
1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.
2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:
a) l'esibizione di documenti;
b) audizioni personali;
c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
d) il sequestro di documenti;
e) consulenze tecniche.
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