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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo I - Fase preprocessuale

Capo II - Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti

Art. 60 - Audizioni personali di soggetti informati 49

1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità . 50

2. Il decreto è notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.

3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.

4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui a

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