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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo I - Fase preprocessuale

Capo II - Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti

Art. 65 - Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero , ove espressamente prevista , ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti. 53

53

Comma modificato dall'art. 28, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

Il testo previgente era: «1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.».

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