Documento 26.08.2016
Parte II - Giudizi di responsabilità
Titolo I - Fase preprocessuale
Capo II - Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero , ove espressamente prevista , ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti. 53
Comma modificato dall'art. 28, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.».
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