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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo I - Fase preprocessuale

Capo IV - Attività preprocessuali di parte

Art. 71 - Accesso al fascicolo istruttorio

1. Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza , salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1. 62

2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.

4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.

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