IperTesto Unico IperTesto Unico

Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo II - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale

Capo I - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale

Art. 74 - Sequestro conservativo prima della causa

1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.

4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.

4 bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.