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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo II - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale

Capo I - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale

Art. 76 - Reclamo contro i provvedimenti cautelari

1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore . Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo. 68

2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo , pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato. 69

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