IperTesto Unico IperTesto Unico

Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte II - Giudizi di responsabilità

Titolo V - Riti speciali

Capo I - Rito abbreviato

Art. 130 - Ambito di applicazione e procedimento

1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.

3. La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.

4. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.

5. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite. Egualmente p

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.