Documento 26.08.2016
Parte III - Giudizio sui conti
Titolo I - Giudizio sui conti
Capo II - Giudizio per la resa del conto
1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende , al responsabile del procedimento e al pubblico ministero . 115
Comma modificato dall'art. 60, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.