Documento 26.08.2016
Parte III - Giudizio sui conti
Titolo I - Giudizio sui conti
Capo III - Giudizio sul conto
1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.
2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. 119
2 bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante. 120
3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.
4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.
5. Quando con la res
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