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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte III - Giudizio sui conti

Titolo I - Giudizio sui conti

Capo III - Giudizio sul conto

Art. 148 - Udienza di discussione

1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.

2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato. 119

2 bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante. 120

3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

5. Quando con la res

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