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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte IV - Giudizi pensionistici

Titolo I - Giudizi pensionistici

Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 122

Art. 151 - Giudice competente

1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica. 123

2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

122

Rubrica modificata dall'art. 65, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

123

Comma modificato dall'art. 66, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

Il testo previgente era: «1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione gi

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