Documento 26.08.2016
Parte IV - Giudizi pensionistici
Titolo I - Giudizi pensionistici
Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 124
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
f) la formulazione delle conclusioni;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Rubrica modificata dall'art. 65, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
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