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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte IV - Giudizi pensionistici

Titolo I - Giudizi pensionistici

Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 124

Art. 152 - Forma della domanda

1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

a) l'indicazione del giudice;

b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

c) la determinazione dell'oggetto della domanda;

d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;

e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;

f) la formulazione delle conclusioni;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

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Rubrica modificata dall'art. 65, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

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