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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte IV - Giudizi pensionistici

Titolo I - Giudizi pensionistici

Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 126

Art. 154 - Deposito del ricorso

1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

2. Il ricorso in materia di pensioni può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. 127

[3. Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.] 128

4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

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