Documento 26.08.2016
Parte IV - Giudizi pensionistici
Titolo I - Giudizi pensionistici
Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 129
1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. 130
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso . 131
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni .
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