Documento 26.08.2016
Parte IV - Giudizi pensionistici
Titolo I - Giudizi pensionistici
Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 139
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito , ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2 . 140
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale. 141
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
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