Documento 26.08.2016
Parte IV - Giudizi pensionistici
Titolo I - Giudizi pensionistici
Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 145
1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile , nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile . 146
Rubrica modificata dall'art. 65, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Comma modificato dall'art. 70, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile.».
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