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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte IV - Giudizi pensionistici

Titolo I - Giudizi pensionistici

Capo I - Disposizioni generali e fase istruttoria 145

Art. 158 - Difesa delle pubbliche amministrazioni

1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile , nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile . 146

145

Rubrica modificata dall'art. 65, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

146

Comma modificato dall'art. 70, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

Il testo previgente era: «2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile.».

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