Documento 26.08.2016
Parte IV - Giudizi pensionistici
Titolo I - Giudizi pensionistici
Capo IV - Decisione
1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti. 160
Comma modificato dall'art. 76, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.
Il testo previgente era: «1. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.».
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