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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte IV - Giudizi pensionistici

Titolo I - Giudizi pensionistici

Capo IV - Decisione

Art. 168 - Deposito della sentenza

1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti. 160

160

Comma modificato dall'art. 76, c. 1, del D.lgs. n. 114/2019.

Il testo previgente era: «1. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.».

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