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Documento 26.08.2016

Codice della giustizia contabile (Allegato 1 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174). (G.U. 07.09.2016, n. 209 - S.O.)

Parte IV - Giudizi pensionistici

Titolo I - Giudizi pensionistici

Capo IV - Decisione

Art. 169 - Esecutorietà della sentenza

1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.

2. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

3. Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione può essere anche parziale.

4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.

5. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

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